TAR accoglie ricorso FLC CGIL Mantova

Data pubblicazione: 11 ottobre 2021

Il Tar Lazio ha accolto la richiesta di un candidato al concorso STEM disponendo la sospensione di un provvedimento emesso dall’USR Lombardia che non aveva previsto alcuna prova suppletiva in suo favore.

In particolare il candidato partecipava al concorso STEM e, dopo il superamento della prova scritta, veniva ammesso al colloquio orale al quale non poteva accedere perché sottoposto in quarantena. Nonostante i diversi solleciti, l’amministrazione affermava che non potevano essere avviate prove suppletive in quanto non previste dal bando di concorso.

A questo punto, il candidato si è visto costretto ad adire il giudice amministrativo e, con ricorso patrocinato dall’avv. Francesco Americo della FLC CGIL, è stato impugnato il provvedimento di diniego emesso dall’USR Lombardia nonché il bando nella parte in cui non ha attivato le prove suppletive.

Il Tar Lazio con ordinanza emessa nel mese di ottobre ha accolto la domanda cautelare evidenziando che «considerato che il ricorrente, posto in quarantena per motivi attribuibili ai provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid 19, come da certificati allegati, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale, in quanto oggettivamente impossibilitato; ritenuto pertanto che debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria; PQM il TAR accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto dispone l’effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in motivazione».

Alla luce di tale provvedimento, l’amministrazione è obbligata a prevedere una prova suppletiva per consentire al candidato di concludere la procedura concorsuale.