ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
E UTILIZZI
A.S. 2024/25
PUBBLICAZIONE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DI DOCENTI E ATA A.S. 2024-2025
PERSONALE ATA: Assegnazioni provvisorie provinciali a.s. 2024/2025 – Pubblicato elenco definitivo con sedi assegnate.
A decorrere dal 1° settembre 2024 e limitatamente all’a.s.2024/2025, il personale di cui all’allegato elenco, è utilizzato/assegnato provvisoriamente presso le sedi indicate a fianco di ogni nominativo.
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LE DATE
Dall’11 al 24 luglio 2024 - personale docente, personale educativo e IRC con le seguenti modalità:
docenti a tempo indeterminato (tutti i gradi), Istanze OnLine;
docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 (convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74) cartacea su modello;
personale educativo e insegnanti di religione cattolica, cartacea su modello;
dall’8 al 19 luglio 2024 - personale ATA, in modalità cartacea su modello.
N.B. Per la presentazione online delle istanze, il personale interessato dovrà accedere al servizio Istanze OnLine mediante il possesso di credenziali digitali SPID/CIE.
Per chi deve presentare la domanda in modalità cartacea, invece, i modelli sono scaricabili accedendo al seguente LINK
COS'E' L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E L'UTILIZZO
Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla mobilità annuale (dal 1 settembre al 31 agosto), che consente di prestare servizio in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la titolarità.
Due sono le possibilità, che hanno finalità e requisiti diversi:
UTILIZZAZIONE (all’interno della provincia tranne nei casi di esubero)
Il personale soprannumerario oppure il personale trasferito d’ufficio perché perdente posto compresi i DSGA a seguito di dimensionamento, nello stesso anno o nei 9 precedenti, può prestare servizio su richiesta, per un anno, in altra sede rispetto a quella assegnata in titolarità.
I docenti titolari di posto comune, se specializzati, accedono su richiesta, all’utilizzazione su sostegno o su indirizzo didattico differenziato.
Inoltre, i docenti titolari su posto comune possono chiedere di essere utilizzati sui posti attivati nelle strutture ospedaliere/carcerarie, nell’istruzione per gli adulti e, nella primaria, sui posti di lingua inglese.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA (provinciale o interprovinciale)
Un lavoratore della scuola può prestare servizio per un anno, per ragioni di ricongiungimento o cura, in una scuola più vicina alla residenza del proprio familiare.
N.B. L’aver ottenuto ass.provvisoria interrompe la continuità di servizio, salvo nel caso del soprannumerario che richiede il rientro nella ex-scuola di titolarità in ciascun anno dell’ottennio. Questo si verifica in ambito provinciale ma non se, al soprannumerario, è stata soddisfatta la domanda interprovinciale.
REQUISITI PER CHIEDERE L'ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
È necessario il requisito del ricongiungimento con (in alternativa):
• il figlio
• il coniuge / parte unione civile / convivente di fatto (art.1 commi 36 e 37 L.76/2016) o altri parenti / affini, purché conviventi «stabili» (stesso indirizzo e numero civico)
• il genitore
Oppure per motivi di grave esigenze di salute del richiedente.
L’ass.provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune. Fanno eccezione i beneficiari di precedenza artt. 8 e 18 del CCNI, solo nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali.
L’assegnazione provvisoria si chiede all’interno della provincia di titolarità oppure verso una sola provincia.
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
L’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria possono essere richieste a prescindere dagli esiti della mobilità territoriale/professionale purché in presenza dei requisiti previsti.
1. L’art.1 c.1 prevede l’applicazione del CCNI «al personale docente educativo ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
2. I docenti immessi in ruolo prima dell’a.s.2023/24 possono presentare domanda di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria (prov.le e interprov.le) indipendentemente dai vincoli e dal superamento o meno dell’anno di prova e formazione.
3. I docenti confermati in ruolo nell’a.s.2023/24 con retrodatazione giuridica a.s.2022/23 non hanno vincoli e seguono il regime antecedente l’attuale applicazione normativa (art.13 comma 5 D.Lgs n.59/2017 che ha modificato l’art.399 del D.Lgs. 297/94).
4. I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2023/24 sono assoggettati all’obbligo di permanenza triennale sulla scuola; è comunque consentita l’utilizzazione e l’ass.provvisoria all’interno della provincia di appartenenza.
5. Per l’AP interprovinciale, fanno eccezione le situazioni di deroga.
6. I docenti a TD a.s.2023/24 da procedura straordinaria art.59 comma 4 DL n.73/2021, compresi i docenti di sostegno art.5-ter DL 228/2021, e quelli assunti ai sensi del comma 9-bis, possono accedere all’utilizzazione e all’ass.provvisoria dentro la provincia di appartenenza. Per l’AP interprovinciale sono necessarie le deroghe di cui al punto 6. La convalida della domanda è subordinata al superamento del percorso di formazione e prova.
7. I docenti a TD a.s.2023/24 ex legge n.74/2023 da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi partecipano alla mobilità annuale nell’ambito della provincia e verso altra provincia solo se rientrano nelle situazioni di deroga e a condizione abbiano superato l’anno di formazione e prova.
8. Tutto il personale ATA a tempo indeterminato può presentare domanda secondo le disposizioni contenute nel CCNI prorogato per l’a.s.2024/25.
9. I DSGA partecipano alla mobilità annuale secondo le regole generali: possono presentare domanda di utilizzazione se perdenti posto o ex perdenti posto, oppure di assegnazione provvisoria per ricongiungimento familiare.
DEROGHE
Queste le situazioni:
a) genitore di figlio di età inferiore a 12 anni
b) coloro che beneficiano di L.104/92 artt.21 e 33 commi 3, 5 e 6
c) chi fruisce di riposi e permessi previsti dall’art.42 del D.Lgs 151/01 (congedo straordinario) nel previsto ordine di priorità
d) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge n.118/1971
CHI PUO' CHIEDERE L'UTILIZZAZIONE
DOCENTI
I docenti dichiarati in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità.
I docenti che si trovano in situazione di esubero provinciale o risultanti a qualunque titolo senza sede definitiva.
I docenti trasferiti a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non hanno presentato la domanda) in quanto soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2016/17 e successivi) e che abbiano chiesto, ciascun anno, il trasferimento nella ex scuola di titolarità.
I docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 7 del CCNI mobilità 2022/25, non soddisfatti nelle preferenze.
I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione.
I docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso dello specifico titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno o su indirizzo didattico differenziato, nello stesso grado di scuola.
I docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti presso le strutture ospedaliere o istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali).
I docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese, nella scuola di titolarità o in altra scuola nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
I docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono l’utilizzazione nella scuola primaria per la diffusione della cultura e pratica musicale.
Gli insegnanti tecnico-pratici transitati dagli enti locali sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguito anche a seguito del corso di riconversione.
Il personale ITP in esubero che può essere utilizzato su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16 per le quali hanno il titolo e, in aggiunta, anche nei posti disponibili degli Uffici Tecnici costituiti negli istituti tecnici e professionali.
Gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell’idoneità.
ATA
il personale ATA in soprannumero sull’organico di titolarità, ivi compresi i DSGA
il personale ATA trasferito a domanda condizionata (oppure d’ufficio perché non ha presentato la domanda) in quanto soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2016/17 e successivi)
il personale ATA restituito ai ruoli e alle qualifiche di provenienza ai sensi dell’art. 38 del CCNI mobilità 2022/25 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda
il DSGA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza
il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere la mansioni del profilo di appartenenza, che svolge mansioni di altro profilo comunque coerente il personale ATA senza sede definitiva
il personale ATA assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2023, trasferito d’ufficio
il personale ATA in esubero che abbia superato o stia frequentando i corsi di riconversione professionale
il personale ATA proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero
il DSGA che, a seguito del dimensionamento, è stato assegnato in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità
il personale ATA già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito di dimensionamento, sono confluiti in istituzioni scolastiche di comune diverso.