AGGIORNAMENTO DELLE ULTIME ORE
La FLC CGIL di Mantova rende noto che il 20 maggio si è svolta, dinanzi alla Corte di Cassazione, l’udienza riguardante la questione delle ferie maturate e non godute dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
La Flc Cgil Nazionale è intervenuta nel giudizio nell’ambito del procedimento e agendo nell’interesse di tutti i docenti precari della scuola, sottolineando che i periodi di sospensione delle attività didattiche non possono essere automaticamente imputati a ferie se il docente non ha presentato una specifica domanda di fruizione.
La prassi di disporre il collocamento d’ufficio in ferie in tali periodi è in contrasto sia con il trattamento previsto per il personale a tempo indeterminato, sia con i principi del diritto eurounitario, determinando una ingiustificata disparità di trattamento.
La posizione sostenuta dalla FLC CGIL è altresì coerente con un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato: la Corte di Cassazione, infatti, dall’ordinanza n. “14268” del 5 maggio 2022 fino alla recente ordinanza n. “11968” del 7 maggio 2025, ha ribadito che il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di fruire delle ferie ha diritto alla relativa indennità sostitutiva.
La FLC CGIL continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, consapevole delle significative implicazioni che la decisione della Suprema Corte potrà avere sul pieno riconoscimento dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori precari della scuola.
Non appena la Corte di Cassazione depositerà la decisione provvederemo a fornire le necessarie informazioni.
La Cassazione con ordinanza 15415/2024 ha affermato il seguente principio:
“Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva”.
Quindi il docente con contratto a tempo determinato avente una scadenza al 30 giugno o prima di tale data non può essere collocato in ferie d’ufficio e, nel caso in cui non avesse chiesto le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, né fosse stato sollecitato a farlo con circolare o comunicazione del dirigente scolastico, egli ha diritto a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.
Pertanto FLC MANTOVA mette a disposizione un modulo di manifestazione d’interesse alla vertenza per la monetizzazione delle ferie non godute.
Dopo la compilazione del modulo, che non ha valore vincolante, l’iscritto riceverà la mail con le indicazioni per avviare il ricorso.
N.B. Il ricorso è GRATUITO per gli iscritti ad FLC CGIL Mantova; per coloro che superano un reddito annuo familiare di euro 40.978,92, è previsto il versamento del controbuto unificato (valori bollati da versare allo stato), che verranno comunicati direttamente dall'Avvocato, il quale fornirà i dati necessari per il pagamento dello stesso.
N.B. Il mancato rinnovo/perfezionamento dell'iscrizione comporta la decadenza della convenzione con il legale e la conseguente cessazione delle tariffe agevolate destinate agli iscritti; in questo caso, il ricorrente potrà continuare l'iter del ricorso, ma il legale potrà richiedere il pagamento di parcella per la propria prestazione professionale in base alle normali tariffe professionali vigenti.